SULPM
CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
Sent. 426 del 17/10/00
E' legittima la destinazione dei
proventi derivanti
dalle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal codice della strada -
|
Non sono fondate le questioni di legittimità
costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione - dell’art. 208, comma 2, lettera a), e comma 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato
dall’art. 109 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (Disposizioni
correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285), nella parte in cui consente di
destinare a previdenza integrativa del personale di polizia municipale una
parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
codice della strada. La normativa richiamata mostra che il legislatore ha
inteso costituire un fondo speciale, alimentato dai proventi delle sanzioni
amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, a
disposizione degli enti locali, per provvedere, secondo la discrezionalità
che è loro riconosciuta dal comma 4 della disposizione denunciata, a
specifiche finalità di promuovimento del buon funzionamento della
circolazione stradale e per tenere conto delle condizioni, che possono essere
di particolare disagio sotto il profilo della sicurezza e della salute, dei
soggetti preposti al controllo del rispetto delle regole della circolazione
stradale medesima. In altri termini, la norma impugnata concerne i poteri
degli enti locali e la relativa provvista di risorse. Le determinazioni degli
enti locali stessi sono condizionate dall’esistenza di tali risorse, e quindi
dall’attività dei funzionari preposti ad accertare la violazione delle norme
del codice della strada ma, entro la disponibilità delle risorse medesime,
non c’è alcun legame tra queste e la loro destinazione a scopi assistenziali
e previdenziali a favore degli agenti della polizia locale o ad altri fini
previsti dalla legge. L’esistenza di tale diaframma – le valutazioni
dell’ente locale - tra l’accertamento e il beneficio dei soggetti accertatori
esclude che possa parlarsi di attività di accertamento nell’interesse
personale degli accertatori; l’attività è sempre infatti nell’interesse
obbiettivo dell’ente locale, cui spetta il potere di disporre in materia
secondo le indicazioni di legge. In ogni caso, poi, i soggetti chiamati a
verificare il rispetto delle norme del codice della strada sono essi stessi
chiamati al rispetto della legge, sotto il controllo del giudice, e i loro
comportamenti sono comportamenti vincolati, o, al più, qualificati da
discrezionalità meramente tecnica, ad esempio nella determinazione della
misura delle sanzioni, entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalla
legge. SENTENZA N. 426 - ANNO 2000 REPUBBLICA ITALIANA composta dai signori: - Cesare MIRABELLI Presidente ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art.
208, comma 2, lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall’art. 109 del
decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (Disposizioni correttive e
integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285), promossi con quattro ordinanze emesse il 12 novembre,
il 29 gennaio (n. 2 ordd.) e il 12 novembre 1999 dal Tribunale amministrativo
regionale per l’Emilia-Romagna, rispettivamente iscritte ai nn. 315, 316, 317
e 318 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 1999. Visto l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio
del 10 maggio 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky. Ritenuto in fatto 1. – Con due ordinanze (r.o. nn. 315 e 318 del 1999),
di identico contenuto, emesse nel corso di giudizi promossi per
l’annullamento dell’atto negativo di controllo su delibere comunali aventi ad
oggetto l’individuazione della compagnia assicuratrice con la quale stipulare
un contratto assicurativo riguardante la previdenza integrativa per i
dipendenti appartenenti al Corpo della polizia municipale, il Tribunale
amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 97 della Costituzione,
dell’art. 208, comma 2, lettera a), e comma 4, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall’art. 109
del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (Disposizioni correttive e
integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285), nella parte in cui consente di destinare a previdenza
integrativa del personale di polizia municipale una parte dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada. Il giudice rimettente, nel formulare l’incidente di
costituzionalità, interpreta le norme impugnate nel senso che esse consentano
tale destinazione, in quanto il comma 2 dell’art. 208 citato prevede che i
proventi spettanti allo Stato (in relazione all’ organo accertatore) sono
destinati a una serie di esigenze (lettera a)), tra le quali quella attinente
alla assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell’Arma
dei carabinieri e della Guardia di finanza, e il comma 4 dello stesso
articolo dispone che i proventi spettanti agli enti locali al medesimo titolo
sono devoluti per le finalità di cui al comma 2 e per altre finalità
successivamente indicate; ne deriva la facoltà dei Comuni di destinare parte
dei proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della
strada, accertate da funzionari, ufficiali e agenti da essi dipendenti, anche
alla previdenza integrativa dei medesimi; secondo il giudice a quo,
una interpretazione diversa della norma di cui al comma 4, le farebbe
assumere un significato contrario al principio di uguaglianza, non
sussistendo ragionevoli motivi per escludere il Corpo della polizia
municipale da un beneficio previsto per altri corpi di polizia (statali)
svolgenti le medesime funzioni di accertamento delle infrazioni al codice
della strada. Ciò premesso, nelle ordinanze si sostiene che la
funzione sanzionatoria dovrebbe essere svolta al solo fine di assicurare il
rispetto della legge, evitando che dal suo esercizio possano derivare, anche
indirettamente, conseguenze nei confronti della categoria alla quale
appartiene l’agente accertatore delle infrazioni. La prevista destinazione
delle somme all’incremento dei fondi di previdenza per quel personale
potrebbe configurare un potenziale incentivo di una funzione che dovrebbe
invece essere svolta senza nessun condizionamento; di qui la violazione dei
principi desumibili dall’art. 97 della Costituzione. 2. – Con altre due ordinanze (r.o. nn. 316 e 317 del
1999), di identico tenore, lo stesso Tribunale amministrativo regionale per
l’Emilia-Romagna, nel corso di analoghi giudizi, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale delle medesime norme (commi 2, lettera a), e 4
dell’art. 208 citato), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Partendo sempre dal presupposto interpretativo che le
norme abbiano inteso assicurare anche al personale della polizia municipale
lo stesso beneficio espressamente indicato per le altre forze di polizia
(statali), il giudice rimettente osserva che verrebbe così a determinarsi,
rispetto a tutti gli altri dipendenti dell’ente locale, e di quelli di pari
qualifica in particolare, una arbitraria disparità di trattamento, diretta a
incidere sui fondamenti stessi del rapporto di impiego, in presenza di una
mera diversità di mansioni all’interno di un quadro organizzativo-funzionale
che è, invece, complessivamente unitario in vista della realizzazione delle
finalità dell’ente stesso. Inoltre si darebbe ingresso a una forma
sostanziale, e tendenzialmente crescente, di compartecipazione, da parte del
personale della polizia municipale, alle utilità derivanti dall’attività
repressiva e sanzionatoria cui esso è preposto, mediante un’integrazione di
fatto del trattamento economico, così pregiudicandosi il carattere di
imparzialità che l’azione amministrativa deve avere non solo nel suo concreto
atteggiarsi, ma anche nell’immagine da offrire ai cittadini: creando un
interesse diretto di natura retributiva tendenzialmente proporzionale
all’incremento dell’ammontare delle sanzioni pecuniarie che il dipendente
pubblico abbia concorso ad irrogare, si darebbe origine ad una situazione di
conflitto di interessi, che inciderebbe negativamente sul buon andamento
della pubblica amministrazione e alimenterebbe la conflittualità sociale. 3. – Nel giudizio promosso con l’ordinanza iscritta al
r.o. n. 317 del 1999 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, osservando che
nell’ordinanza di rimessione si parte da un errato presupposto
interpretativo, perché non sarebbe consentita la destinazione di quei
proventi alla previdenza integrativa della polizia municipale; difatti, la
modifica all’art. 208, comma 2, apportata con l’art. 109 del decreto
legislativo n. 360 del 1993, non ha prodotto effetti sul preesistente comma 4
dello stesso art. 208 del codice della strada del 1992 e l’estensione del
beneficio al personale della polizia municipale avrebbe richiesto analogo
intervento di modifica del comma 4 del medesimo art. 208; una siffatta
previsione normativa risulta, allo stato, all’esame del Parlamento (Atto
Camera n. 1118 - Legge quadro sull’ordinamento della polizia locale). Nel merito, la difesa dello Stato nega, quanto alla
violazione dell’art. 3 della Costituzione, che si sia in presenza di
situazioni omologhe, dovendosi considerare a tal fine i complessivi
trattamenti riservati ai diversi quadri di dipendenti del medesimo ente;
contesta, poi, la violazione del principio di imparzialità, poiché il
collegamento tra funzione e beneficio non è in ogni caso di tipo diretto e
non è quindi idoneo a travolgere i doveri del pubblico ufficiale. Considerato in diritto 1. – Il Tribunale amministrativo regionale per
l’Emilia-Romagna, con quattro ordinanze di identico contenuto, solleva
questione di legittimità costituzionale dell’art. 208, comma 2, lettera a),
e comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), modificato dall’art. 109 del decreto legislativo 10 settembre 1993,
n. 360 (Disposizioni correttive e integrative del codice della strada,
approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), nella parte in cui
consente di destinare a previdenza integrativa del personale di polizia
municipale una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal codice della strada. Ad avviso del giudice rimettente, la norma
in questione sarebbe sospetta d’incostituzionalità per violazione degli artt.
97 e 3 della Costituzione: dell’art. 97, perché la destinabilità dei proventi
da sanzioni amministrative a un fine previdenziale in favore dei soggetti
chiamati ad accertare le violazioni cui tali sanzioni conseguono renderebbe
tale accertamento interessato e pregiudicherebbe l’imparzialità dei
funzionari a esso preposti (tutte le ordinanze di rimessione); dell’art. 3,
perché la norma denunciata creerebbe una disparità di trattamento nei
confronti degli altri dipendenti dell’ente pubblico, a favore dei quali una
analoga eventualità non è prevista (r.o. nn. 316 e 317 del 1999). 2. – Le quattro ordinanze pongono l’identica questione
di costituzionalità; perciò i relativi giudizi possono essere riuniti per
essere decisi con la stessa sentenza. 3. – E’ da respingere l’eccezione di inammissibilità
della questione, proposta dalla Avvocatura generale dello Stato per conto del
Presidente del Consiglio dei ministri (r.o. n. 317 del 1999), secondo la
quale l’art. 208 del nuovo codice della strada, nel prevedere la possibilità
di destinare parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni previste dal codice stesso per l’assistenza e la previdenza dei
funzionari addetti al loro accertamento, vale esclusivamente a favore del
personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza (art. 208, comma 2). Poiché, nel giudizio in cui la questione è
sorta, essa riguarda gli agenti della polizia municipale, l’Avvocatura dello
Stato ne ritiene l’irrilevanza. Il Tribunale rimettente, tuttavia, ha motivato il
diverso e più ampio ambito di applicazione della possibilità di destinazione
dei proventi in questione col richiamo al comma 4 dello stesso art. 208, il quale
prevede che i proventi spettanti agli enti diversi dallo Stato indicati nel
comma 1, tra i quali per l’appunto i Comuni, siano "devoluti alle
finalità di cui al comma 2", cioè, tra il resto, anche per l’assistenza
e la previdenza dei funzionari che – come quelli di polizia, dell’Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza, rispetto allo Stato – svolgono la
funzione di accertamento delle violazioni amministrative per i Comuni. In presenza di questa motivazione, l’eccezione
d’inammissibilità deve essere respinta. 4. – La questione
sollevata non è fondata. 5. – L’art. 208, comma
4, del nuovo codice della strada stabilisce che i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice medesimo,
spettanti ai Comuni (e alle Regioni e alle Province), sono destinati, oltre
che al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e al
miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani previsti
dall’art. 36 (e cioè i piani urbani del traffico e i piani del traffico per
la viabilità extraurbana), alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i
servizi di polizia stradale di competenza, anche alle finalità previste dal
comma 2 del medesimo art. 208: studi, ricerche e propaganda ai fini della
sicurezza stradale, la redazione dei piani urbani di traffico, l’educazione
stradale, studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo, nonché l’assistenza e
la previdenza del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri
e della Guardia di finanza; ciò che ha da intendersi, giusta
l’interpretazione del Tribunale rimettente, quando si tratti di proventi
spettanti alle amministrazioni comunali, del personale del Corpo di polizia
municipale. I Comuni (le Regioni e le Province) determinano annualmente, con
delibera di giunta, le quote da destinarsi alle finalità suindicate. I
proventi di cui si tratta, infine, sono oggetto di amministrazione separata,
a norma dell’art. 393 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), che impone agli
enti locali di iscrivere nel proprio bilancio annuale un apposito capitolo di
entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell’art. 208 del
codice della strada. 6. – La normativa
richiamata mostra che il legislatore ha inteso costituire un fondo speciale,
alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle
violazioni al codice della strada, a disposizione degli enti locali, per
provvedere, secondo la discrezionalità che è loro riconosciuta dal comma 4
della disposizione denunciata, a specifiche finalità di promuovimento del
buon funzionamento della circolazione stradale e per tenere conto delle
condizioni, che possono essere di particolare disagio sotto il profilo della
sicurezza e della salute, dei soggetti preposti al controllo del rispetto
delle regole della circolazione stradale medesima. Il legislatore non ha
invece affatto costituito un fondo a disposizione del personale del Corpo di
polizia municipale, ciò che collocherebbe in una luce diversa i dubbi
sollevati dal Tribunale rimettente in riferimento all’art. 97 della
Costituzione. In altri termini, la
norma impugnata concerne i poteri degli enti locali e la relativa provvista
di risorse. Le determinazioni degli enti locali stessi sono condizionate
dall’esistenza di tali risorse, e quindi dall’attività dei funzionari
preposti ad accertare la violazione delle norme del codice della strada ma,
entro la disponibilità delle risorse medesime, non c’è alcun legame tra
queste e la loro destinazione a scopi assistenziali e previdenziali a favore
degli agenti della polizia locale o ad altri fini previsti dalla legge. L’esistenza
di tale diaframma – le valutazioni dell’ente locale - tra l’accertamento e il
beneficio dei soggetti accertatori esclude che possa parlarsi di attività di
accertamento nell’interesse personale degli accertatori; l’attività è sempre
infatti nell’interesse obbiettivo dell’ente locale, cui spetta il potere di
disporre in materia secondo le indicazioni di legge. In ogni caso, poi, i
soggetti chiamati a verificare il rispetto delle norme del codice della
strada sono essi stessi chiamati al rispetto della legge, sotto il controllo
del giudice, e i loro comportamenti sono comportamenti vincolati, o, al più,
qualificati da discrezionalità meramente tecnica, ad esempio nella
determinazione della misura delle sanzioni, entro i limiti e secondo i
criteri stabiliti dalla legge. 7. – La specialità del
fondo e della sua possibile destinazione particolare a un tipo di agenti del
Comune che, per i compiti loro assegnati, si differenziano dagli altri, rende
altresì evidente anche l’infondatezza della questione sollevata sotto il
profilo dell’art. 3 della Costituzione. Per questi motivi dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 208,
comma 2, lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall’art. 109 del
decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (Disposizioni correttive e
integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna con
le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre
2000. Cesare
MIRABELLI, Presidente Gustavo ZAGREBELSKY,
Redattore Depositata in
cancelleria il 17 ottobre 2000. |
|
|